L’Unione europea ha dovuto prendere atto delle conseguenze sul settore del trasporto aereo della crisi, ancora non risolta, determinata dalla pandemia di COVID-19. Dopo aver operato sulla disciplina delle bande orarie aeroportuali, per non costringere le compagnie aeree ad operare voli in perdita, per assenza di passeggeri, pur di mantenere lo slot (Regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità), con il più recente Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di Covid‐19, si è operato su più direzioni per arginare alcune conseguenze particolarmente nocive, nella prospettiva del ritorno alla normalità.
In particolare, in assenza di problemi di sicurezza, si è esclusa la sospensione della revoca della licenza per quelle compagnie aeree che a causa della pandemia si sono trovate in una crisi di liquidità che altrimenti non avrebbero dovuto affrontare.
Si è anche preso atto della possibilità che gli Stati membri dovessero rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico al fine di affrontare i problemi derivanti dalla pandemia e si è tenuto conto dei riflessi che la situazione attuale sta avendo sull’assistenza a terra, prevedendo la possibilità di proroghe dei rapporti in scadenza relativi alla prestazione dei servizi in questione è limitato, ai sensi degli artt. 6, § 2, e 9 della direttiva 96/67/CE e, in alcuni casi, anche consentire la scelta diretta da parte dell’ente di gestione dell’aeroporto del prestatore di servizi chiamato ad operare in via provvisoria per sostituire chi abbia cessato la fornitura durante la pandemia. Si segnala, peraltro, anche la dichiarazione nel preambolo di un’attenzione al mantenimento dei posti di lavoro ed alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
Il periodo di applicazione di tali misure può essere esteso dalla Commissione sulla base dei poteri che le sono delegati sulla base dell’art. 25 bis del reg. (CE) 1008/2008, come modificato dal reg. (UE) 2020/459.