Con il principio di diritto riportato di seguito, la Corte di Cassazione, con la desione n. 7149 del 2020 (Cass., 13 marzo 2020, n. 7149) interviene sulla vexata quaestio della natura del compenso di soccorso (su cui v., ex plurimis G. CAMARDA, Il soccorso in mare, Milano, 2006, 134 ss.) e sui rapporti sul punto fra Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 sul soccorso in acqua (c.d. convenzione «Salvage») e codice della navigazione. Sul punto, la pronunzia riportata in allegato perviene alla conclusione che il rinvio, di cui all’art. 13, § 2 della convenzione «Salvage», alla legislazione interna degli Stati parte per la determinazione delle modalità di versamento del compenso di soccorso va inteso come riferito anche alla disciplina già vigente rispetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione medesima (e, per quanto riguarda l’Italia, all’art. 497 cod. nav., secondo una linea già indicata dalla dottrina: cfr. M. P. RIZZO, La nuova disciplina internazionale del soccorso in acqua e il codice della navigazione, Napoli, 1996, 134). Peraltro, la Cassazione aderisce all’opinione, minoritaria in dottrina, che il compenso di soccorso costituisca comunque una «avaria-spesa», senza dover distinguere tra soccorso spontaneo od obbligatorio, contrattuale o non contrattuale (per una rassegna delle posizioni sul punto, v. da ultimo C. SEVERONI, La remunerazione del soccorso tra interesse pubblico ed interessi privati, II, Profili sistematici e lineamenti evolutivi, Milano, 2005 64 ss.).
PRINCIPIO DI DIRITTO
In tema di compenso per l’assistenza a una nave in pericolo, l’art. 13, par. 2 della Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull’assistenza (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 129 del 12 aprile 1995, in vigore dal 14 luglio 1996) ammette che le legislazioni nazionali degli Stati aderenti mantengano o introducano una regola diversa dalla parziarietà della relativa obbligazione, consentendo che il versamento del compenso, unitariamente determinato ai sensi del par. 1, venga effettuato da una delle parti interessate, con diritto di regresso nei confronti delle altre parti, limitatamente alla rispettiva quota.
Nell’ordinamento italiano, il compenso dovuto ai soccorritori per il soccorso all’intera spedizione, unitariamente considerato, integra, ai sensi dell’art. 497 cod. nav., una forma di «avaria-spesa», la cui ripartizione nei rapporti interni tra tutti gli interessati alla spedizione avviene secondo il meccanismo della contribuzione alle avarie comuni.
Nei rapporti esterni l’armatore, stante il ruolo istituzionalmente rivestito, anche alla luce degli artt. 491, 492, 274, 302 e 312 cod. nav., risponde quale «obbligato principale» nei confronti dei soccorritori: in via esclusiva, per la componente del compenso correlata al soccorso della nave; in solido con ciascuno dei condebitori aventi diritto al carico, per la componente del compenso a questo correlata.
Resta esclusa la solidarietà tra i diversi interessati al carico, attesa l’indipendenza e la non comunicabilità delle loro rispettive posizioni.