Con la decisione n. 9920 del 12 febbraio 2020 [ECLI: ES:TS:2020:335], il Tribunale Supremo spagnolo ha precisato gli elementi necessari della dichiarazione di valore o di interesse speciale alla riconsegna (espressa indicazione dell’elevazione del limite e del conseguente incremento del corrispettivo del trasporto), ai sensi dell’art. 66 della LCTTM (Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías), idonea a derogare alla limitazione risarcitoria accordata al vettore da tale legge, escludendo che sia essenziale l’inserimento nella lettera di vettura.
Peraltro, la pronunzia in epigrafe marca il confine fra dichiarazione di valore e dichiarazione di interesse speciale alla riconsegna. Mentre la prima sarebbe riferita a quello che è il valore reale della merce, con la seconda le parti concorderebbero il risarcimento dei danni ulteriori che possono essere provocati da perdita, avaria o ritardo: sul punto, da ultimo, con riferimento alla disciplina spagnola del trasporto terrestre di merci e alla CMR.