Il soccorso di persone in mare implica che i naufraghi siano condotti in un luogo sicuro (Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sul soccorso in mare, Annesso, Chapter V, reg. 33, § 1.1). L’identificazione di tale luogo sicuro (la cui designazione competerebbe al Centro di coordinamento dell’area di soccorso interessata) è stata al centro di un acceso dibattito con riferimento alle operazioni di recupero dei migranti nel Mar Mediterraneo, in particolare per quelle condotte da alcune ONG, alcune delle quali sono state oggetto di considerazione in questo notiziario. Rispetto alle vicende pregresse, il decreto ministeriale qui pubblicato si inserisce nel contesto delle misure adottate per arginare la pandemia di coronavirus (COVID-19), che hanno comportato un severa restrizione anche della libertà di movimento sul territorio dei residenti (v. da ultimo d.P.C.M. 22 marzo 2020, sulla base del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, come convertito dalla l. 5 marzo 2020, n. 13), come attuazione, proporzionata rispetto allo scopo, delle limitazioni che possono essere stabilite per motivi di sanità, ai sensi dell’art. 16 Cost.: in considerazione della situazione sanitaria contingente, viene dichiarato che per le operazioni di soccorso condotte al di fuori dell’area SAR italiana i porti italiani non possono essere considerati «Place of Safety».
D.M. 7 aprile 2020. COVID 19. I porti italiani non sono “Place of Safety” per i soccorsi fuori dell’Area SAR di competenza italiana
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