• ItalianoItaliano
    • English English
  • Cookie Policy
  • Notizie

Rivista del Diritto della Navigazione

  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Nuova Ripresa
    • Finalità della Rivista
    • Direzione
    • Comitato Scientifico
    • Comitato di Redazione
  • Criteri di Referaggio
  • Codice Etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli
    • Fascicoli Antichi
    • Studi per la codificazione
  • Quaderni
  • Abbonamento
  • Contatti

La Rivista

Michele Comenale Pinto
giovedì, 09 Luglio 2020 / Pubblicato il Notizie

Italia c. India. La giurisdizione sul caso dell’Enrica Lexie e altre questioni in tema di diritto internazionale della navigazione

1. – La pronunzia del Tribunale arbitrale di cui il 2 luglio scorso è stato pubblicato il dispositivo, unitamente alle conclusioni delle parti , costituisce l’ennesimo tassello della lunga vicenda giudiziaria e diplomatica conseguente all’incidente del 15 febbraio 2012, verificatosi nelle acque prospicienti le coste del Kerala, Stato membro della Confederazione Indiana, in cui avevano trovato la morte due soggetti imbarcati sul peschereccio St. Anthony, che, peraltro navigava senza esporre alcuna bandiera (per il contesto generale, e anche per ulteriori riferimenti, cfr. S. ZUNARELLI, M. M. COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, I, ed. IV, Milano, 2020, 190 s.).
La morte di tali soggetti era stata ricondotta all’azione di personale dei nuclei militari di protezione a bordo della nave di bandiera italiana «Enrica Lexie», che avevano esploso alcuni colpi con le armi in dotazione, con il fine di sventare un presunto tentativo di azione violenta. Tali militari, appartenenti alla Brigata San Marco della Marina Militare, erano imbarcati sulla base del Protocollo di intesa concluso tra Ministero della difesa e Confederazione italiana armatori (Confitarma) l’11 ottobre 2011 (pubblicato, con allegato ed addendum, in Riv. dir. nav., 2011, 987), sulla base del testo allora in vigore del d. l. 12 luglio 2011 n. 107, come convertito con l. 2 agosto 2011 n. 130 (per le relative problematiche, v. U. LA TORRE, Sicurezza della nave e difesa dalla pirateria, ivi, 617).
Le autorità del Kerala avevano indotto la nave a fare rientro nel porto di Kochi, prospettando la necessità di identificare individui sospettati di essere i responsabili dell’attacco subito; una volta attraccata la nave, invece, la polizia del Kerala aveva perseguito come responsabili di omicidio, per la morte dei soggetti deceduti sul peschereccio «St. Anthony» due dei militari del nucleo militare di protezione. L’incidente alla base della vicenda si era verificato certamente fuori dalle acque territoriali indiane; nella zona contigua o nella zona economica esclusiva.
Già il dispositivo di per sé appare di grande interesse e stimola alcune considerazioni preliminari.

2. – Al di là della valutazione del merito, è sorta contestazione sia con riferimento alla giurisdizione, sia all’immunità funzionale invocata dall’Italia per i propri militari coinvolti nella vicenda. Sul punto, era intervenuto la pronunzia della Corte Suprema Indiana del 18 gennaio 2013 (in Riv. dir. nav., 2013, 1076), che aveva escluso che uno Stato federato (e nella specie il Kerala) potesse esercitare la propria giurisdizione penale su fatti verificatisi nella zona contigua indiana, ancorché prospiciente le proprie coste. Viceversa, la Corte Suprema Indiana, con la medesima pronunzia, aveva ritenuto sussistente la giurisdizione penale della Federazione Indiana, escludendo sul punto la rilevanza dell’art. 97 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, dettato in tema di «collision or any other incident of navigation concerning a ship on the high seas, involving the penal or disciplinary responsibility of the master or of any other person in the service of the ship», e non riconoscendo (anzi ignorando) la questione dell’immunità invocata per i militari imputati, perseguiti in conseguenza di atti posti in essere nell’ambito della propria attività di servizio (v. i rilievi critici di F. MUNARI, Giurisdizione degli stati in caso di delitti compiuti al di fuori del mare territoriale: spunti di riflessione tratti dal caso Enrica Lexie deciso dalla Corte suprema indiana, in Dir. mar., 2013, 259; con riferimento specifico alla questione dell’immunità, cfr. F. LICATA, Diritto internazionale, immunità, giurisdizione concorrente, diritti umani: le questioni aperte nel caso dei marò e la posizione della Corte Suprema Indiana, in Dir. pen. contemp., 2013. V. anche P. BUSCO, F. FONTANELLI, Questioni di giurisdizione e immunità nella vicenda della Enrica Lexie, alla luce del diritto internazionale, in Dir. pen. contemp., 2013).

3. – L’esercizio della giurisdizione indiana è stato costantemente contestato, finché, constatata l’impossibilità di raggiungere una soluzione diplomatica, il 26 giugno 2015, previa richiesta al Tribunale Internazionale per il diritto del mare di adozione di misure cautelari, ai sensi dell’art. 290, § 5 della Convenzione di Montego Bay, l’Italia ha promosso una procedura arbitrale ai sensi della Parte XV, Sezione II, della medesima Convenzione di Montego Bay, conformemente all’Allegato VII della stessa (sull’iter seguito per la costituzione del Tribunale arbitrale, cfr. A. DEL VECCHIO, Il ricorso all’arbitrato obbligatorio UNCLOS nella vicenda dell’Enrica Lexie, in Riv. dir. int. priv. proc., 2015, 259; E. PERROTTA, Il caso Enrica Lexie e la tutela cautelare dei diritti individuali nelle pronunce del Tribunale internazionale per il diritto del mare e dell’Annex VII Arbitral Tribunal: tra inherent powers e human rights approach, in Pol. diritto, 2016, 279). Il Tribunale Internazionale per il diritto del mare ha adottato due ordinanze, rispettivamente in data 24 agosto 2015 e in data 29 aprile 2016, con le quali ha affermato l’obbligo per entrambi gli Stati coinvolti di sospendere i procedimenti giudiziari in corso nei rispettivi ordinamenti e ha stabilito le condizioni della libertà su cauzione di uno dei due militari coinvolti nella vicenda (per un commento a tali provvedimenti, cfr. A. CANNONE, Le misure provvisorie adottate nell’affare della Enrica Lexie, in Dir. mar., 208, 293; L. SCHIANO DI PEPE, Provisional Measures in the Enrica Lexie (Italy v. India) Case: A Tale of Two Orders, in Dir. mar., 2017, 423; R. VIRZO, Le misure cautelari nell’affare dell’Incidente della Enrica Lexie, in Osservatorio costituzionale, 21 ottobre 2016. Sulla prima, in ordine cronologico, v. A. CANNONE, L’ordinanza del Tribunale internazionale del diritto del mare sulla vicenda della Enrica Lexie, in Riv. dir. internaz., 2015, 1144).

4. – Il Tribunale arbitrale, con la decisione di cui è stato anticipato il dispositivo, ha escluso la correttezza della lettura estensiva della previsione in tema di giurisdizione penale di cui all’art. 97 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, dettata in tema di collisioni ed altri incidenti in alto mare («[i]n the event of a collision or any other incident of navigation concerning a ship on the high sea», che riprende il principio dettato dall’art. 1 della Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 sulla competenza penale in materia di collisioni ed altri incidenti in mare, adottata per superare le incertezze a suo tempo determinate dalla nota e criticata decisione della Corte permanente di giustizia internazionale del 7 settembre 1927 nel caso «Lotus» fra Francia e Turchia, che aveva invece escluso la ricorrenza di una norma consuetudinaria che attribuisse la giurisdizione allo Stato della bandiera (cfr. N. FOUGERON, La compétence pénale en matière d’abordage en haute mer, in ADMO, 2015, 157, A. GIANNINI, Le Convenzioni di Bruxelles 1952 di diritto marittimo, in Riv. dir. nav., 1952, I, 207; M. ODDINI, La Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 sulla competenza penale in materia di urto di navi, in questa Dir. mar., 1953, 3) (dispositivo, lett. B, punto 1.c).
Nel caso in esame, viceversa, il Tribunale arbitrale ha riconosciuto, a maggioranza, che dovesse essere riconosciuta l’immunità dei due militari italiani rispetto alle azioni che avrebbero posto in essere il 15 febbraio 2012, e che, conseguentemente fosse precluso all’India l’esercizio della giurisdizione dispositivo, lett. B, punto 6.b).

5. – In conseguenza di quanto si è visto più sopra, acclarata la giurisdizione italiana, si pone un’altra questione, sul piano del diritto interno, in relazione alla individuazione dell’Autorità giudiziaria che debba procedere. Occorre tener conto della natura del reato che debba essere contesto e del quadro in cui sarebbe stato commesso.
I fatti in questione si sono svolti nell’ambito di un’operazione militare armata svolta all’estero dalle forze armate italiane, come tale inquadrata dal d.l. 12 luglio 2011, n. 107, cit. (cfr., in particolare, art. 5, nel testo allora vigente, nell’ambito del capo II, intestato «Missioni internazionali delle forze armate e di polizia»).
L’art. 165 c.p. mil.g., nel testo vigente, prevede la applicazione della legge penale militare di guerra non solo per i conflitti armati, ma anche per le «operazioni militari armate svolte all’estero dalle forze armate italiane», «[i]n attesa dell’emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia» (terzo comma). Tale testo è il frutto della novella operata con la l. 31 gennaio 2002, n. 6 e la l. 27 febbraio 2002, n. 15, nell’ottica di «adeguare alle contingenti esigenze operative almeno i settori essenziali del vecchio e desueto codice di guerra» (così, testualmente: M. DE PAOLIS, Sull’applicazione dei codici penali militari di guerra e di pace nelle operazioni militari all’estero, in Missioni militari all’estero e principi costituzionali, Napoli, 2017, 125, ivi, 127). In tale contesto normativo, nella misura in cui dovesse essere ritenuto contestabile il reato previsto e punito dall’art. 185 c.p. mil.g., la questione ricadrebbe nell’ambito della giurisdizione militare.
Si noti, incidentalmente, come del resto è desumibile dalla sua formulazione, che il nuovo testo dell’art. 165 c.p.m.g. avrebbe dovuto costituire una soluzione provvisoria, per dare un quadro normativo comunque adeguato alla stagione di missioni di militari all’estero che si prospettava dopo gli attacchi terroristici del 2001, in attesa della prospettata adozione di un codice penale delle missioni militari all’estero. In realtà è seguita la l. 21 luglio 2016, n. 145 («Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali»), il cui art. 19 (unico, nell’ambito del Capo IV, intestato alle «Disposizioni penali»), al comma 1 afferma l’applicabilità del codice penale militare di pace, salva diversa decisione del Governo, in conformità del successivo comma 2. Inoltre, lo stesso art. 19, comma 1, prevede ancora con disposizione tranchante che «La competenza è del tribunale militare di Roma».

6. – Tornando agli aspetti più strettamente navigazionistici, va posto in luce che la pronunzia del Tribunale arbitrale abbia comunque escluso la violazione da parte dell’India dei principi in materia di libertà di navigazione di cui all’art. 87, lett. a, e di posizione giuridica delle navi in alto mare, di cui all’art. 92 conv. Montego Bay, nonché dei doveri di leale collaborazione nel contrasto alla pirateria, di cui all’art. 100 della medesima convenzione dispositivo, lett. B, punto 1).
Viceversa, per quanto riguarda la posizione dell’Italia, il Tribunale arbitrale, mentre ha escluso la violazione delle prerogative dell’India nella propria zona economica esclusiva, di cui all’art. 56 e 58, § 3, conv. Montego Bay, e comunque dell’uso esclusivo pacifico dell’alto mare, di cui all’art. 88 conv. Montego Bay dispositivo, lett. B, punto 4). All’unanimità, il Tribunale arbitrale ha riconosciuto, invece, la violazione da parte dell’Italia dei principi di cui all’art. 87, § 1 e 90 conv. Montego Bay in tema di libertà dell’alto mare e di liberà di navigazione, con riferimento alla «interference» con la navigazione del peschereccio su cui si trovavano le persone decedute a causa della vicenda (dispositivo, lett. B, punto 5) e che da ciò scaturisca il diritto dell’India ad ottenere un «payment of compensation in connection with loss of life, physical harm, material damage to property (including to the “St. Antony”) and moral harm suffered by the captain and other crew members of the “St. Antony”, which by its nature cannot be made good through restitution» (dispositivo, lett. B, punto 6.b).

Michele M. Comenale Pinto

Taggato in: ArbitralTribunal, codicepenalemilitarediguerra, codicepenalemilitaredipace, competenzapenale, CriminalInvestigation, Dispositif, dispositivo, EEZ, EnricaLexie, Extract, giurisdizione, immunità, immunitàfunzionale, Italia c India, Italianmarines, l. 21 luglio 2016, Libertàdeimari, Marò, missionimilitari, n. 145, NMP, Nucleimilitaridiprotezione, Piracy, pirateria, SanMarco, TribunaleArbitrale, Tribunalemilitare, Tribunaleordinario, UNCLOS, ZEE

Search

  • SOCIAL
Rivista del Diritto della Navigazione

© 2009-. Rivista del Diritto della Navigazione - All rights reserved. Powered by Clutech.

TORNA SU
Vogliamo fornirti un'esperienza di qualità. Questo sito utilizza i cookie propri o di altri siti per fornirti un servizio di qualità. Se vuoi "ulteriori informazioni" visita la pagina di riferimento, puoi abilitare o negare il consenso a tutti o solo ad alcuni cookie. Accetta Opzioni Ulteriori informazioni Continua senza accettare ×
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.

Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari o cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Functional
I cookie funzionali aiutano a svolgere determinate funzionalità come la condivisione del contenuto del sito Web su piattaforme di social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.
CookieDurataDescrizione
_icl_visitor_lang_js1 dayThis cookie is stored by WPML WordPress plugin. The purpose of the cookie is to store the redirected language.
wpml_browser_redirect_testsessionThis cookie is set by WPML WordPress plugin and is used to test if cookies are enabled on the browser.
Performance
I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici chiave delle prestazioni del sito Web che aiutano a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.
Analytics
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
CookieDurataDescrizione
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_gtag_UA_15808931_451 minuteSet by Google to distinguish users.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
Advertisement
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tracciano i visitatori attraverso i siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
Others
Altri cookie non classificati sono quelli che vengono analizzati e non sono ancora stati classificati in una categoria.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo