• ItalianoItaliano
    • English English
  • Cookie Policy
  • Notizie

Rivista del Diritto della Navigazione

  • Chi siamo
    • Presentazione
    • Nuova Ripresa
    • Finalità della Rivista
    • Direzione
    • Comitato Scientifico
    • Comitato di Redazione
  • Criteri di Referaggio
  • Codice Etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli
    • Fascicoli Antichi
    • Studi per la codificazione
  • Quaderni
  • Abbonamento
  • Contatti

La Rivista

Michele Comenale Pinto
domenica, 23 Gennaio 2022 / Pubblicato il Notizie

COSTA CONCORDIA. TRIBUNALE DI GENOVA SU DANNO DA STRESS POST-TRAUMATICO

TRIBUNALE DI GENOVA, I SEZIONE CIVILE

15 DICEMBRE 2021 N. 2798

G.U. Gibelli

E.C. c. Costa Crociere S.p.A., Fincantieri SpA, RINA Services S.p.A.

 

Reati della navigazione marittima – Danni – Responsabili civili.

Reati della navigazione marittima – Responsabilità civile – Eventi interruttivi.

Reati della navigazione marittima – Danni – Danni esistenziali subiti dai passeggeri – Risarcibilità.

Sicurezza marittima – SOLAS – Scialuppe.

Il danno da panico subito da un passeggero di una nave in conseguenza di un reato di naufragio imputato al comandante non può dare luogo alla condanna al risarcimento a carico di soggetti estranei al reato (nella specie, si è esclusa la responsabilità a tale titolo del cantiere costruttore della nave e del registro di classe per il mancato funzionamento dell’impianto elettrico dopo il naufragio, con conseguente oscurità a bordo). (1)

In caso di naufragio, la responsabilità della compagnia di navigazione non è esclusa da colpe nella gestione del salvataggio. (2)

In caso di fatto illecito che integri reato, è integralmente risarcibile il danno esistenziale. (3)

La manovrabilità elettrica delle scialuppe non è richiesta né dalla convenzione SOLAS o da altre normative di sicurezza della nave. (4)

 

* * *

(1-4) Si anticipa qui la pubblicazione di una decisione conseguente ad un’azione risarcitoria proposta da uno dei passeggeri del Costa Concordia, che verrà inclusa nel prossimo fascicolo della Rivista del diritto della navigazione, e che ha suscitato un considerevole clamore di stampa, sia in Italia, sia all’estero, pur non presentando in realtà elementi dirompenti, considerato, fra l’altro, il sostanziale allineamento, in termini economici, del risultato ottenuto dall’attore a quello dei danneggiati con posizione equivalente costituitisi parte civile nel procedimento penale contro il comandante della nave, concluso con la decisione della IV Sezione penale della Cassazione n. 35585 del 12 maggio – 19 luglio 2017 (in Riv. dir. nav., 2018, 837, con nota di F. Loschi, La colpa c.d. cosciente o con previsione tra formante legislativo e prassi applicativa. Lo stato dell’arte alla luce della più recente dottrina e giurisprudenza alla prova della sentenza relativa al naufragio della Costa Concordia, ivi, 840, nonché in Cass. pen., 2018, 1103, con nota di G. Bova, A. Marchini, Il caso «Costa Concordia»: profili di responsabilità penale del comandante. V. anche V. Mongillo, Il lato oscuro della rappresentazione: riflessioni sulla colpa con previsione alla luce della sentenza Schettino, in Dir. penale contemporaneo, 14 febbraio 2018), che ha sostanzialmente confermato le decisioni dei precedenti gradi di giudizio (App. Firenze, 31 maggio 2016 – 29 luglio 2016, n. 2018 e Trib. pen. Grosseto, 11 febbraio 2015 – 10 luglio 2015, n. 115 (in Dir. penale contemporaneo, 9 novembre 2015, con nota di S. Rossi, Il naufragio della Costa Concordia: norme incriminatrici e categorie dogmatiche alla prova dei fatti (una prima lettura). In generale sulla vicenda che ha dato luogo ai procedimenti in questione, da un punto di vista marittimistico, v. U. La Torre, Le anomalie nel comando della nave: considerazioni sui casi Segesta Jet e Costa Concordia, in Dir. maritt., 2018, 817, ivi, 850 ss., nonché Id., Funzione di comando e sicurezza della navigazione, in RDT, 12, 2013, 31, ivi, 34 ss., e Id., Equipaggio, comando e determinazione della rotta nella navigazione marittima, in Riv. dir. nav., 2013, 95, ivi, 124 ss.).

La motivazione della decisione in epigrafe, semmai, induce a qualche perplessità per la dimostrazione di non eccessiva dimestichezza con la normativa marittima (che, tuttavia, non sembra essersi riflessa sulla decisione), che si evince, fra l’altro, attraverso il riferimento alla Convenzione SOLAS 1914 (notoriamente mai entrata in vigore: v., anche per riferimenti agli sviluppi successivi: F. Pellegrino, La sicurezza marittima prima e dopo il naufragio della Concordia, in Riv. dir. nav., 2014, 107, ivi, 108 ss.).

L’attore, come riassume la sentenza, aveva agito lamentando una lesione alla salute, in ragione del carattere patologico del disturbo post traumatico da stress insorto, ed una integrata dall’ ulteriore pregiudizio di natura puramente morale: danno alla serenità d’animo ed alla momentanea libera determinazione fisica patito a causa delle sue speciali vicende vissute nel contesto del naufragio (danno ascrivibile nella sostanza alla categoria del morale da reato) ed infine un danno di natura patrimoniale (perdita di denaro e preziosi), convenendo in giudizio oltre l’armatore della nave, anche il costruttore ed il registro di classe. Molte di tali azioni, compresa, a quanto sembra, quella da cui traiamo spunto, sono state proposte con lo stimolo e/o l’appoggio di associazioni di difesa dei consumatori. Si ricordano, fra l’altro, le azioni promosse negli Stati Uniti, in cui l’instaurazione del giudizio era fondata sulla sede della Carnival, parent company della Costa, a cui peraltro sono seguite fino ad ora, a quanto consta pronunce di dismissione sulla base della dottrina del forum non conveniens  (inter alia: Giglio Sub s.n.c. v. Carnival Corp., No. 12–21680–CIV, 2012 WL 4477504 (S.D.Fla. Sept. 26, 2012), aff’d, 523 F. App’x 651 (11th Cir. 2013); Warrick v. Carnival Corp, No. 12-61389 (SD Fla, February 4, 2013; sulle ragioni che, a suo tempo, potevano aver indotto ad optare per un’iniziativa giudiziaria negli Stati Uniti, v. R. Carleo, Caso Costa e class action italiana: le ragioni di un mancato avvio, in Riv. dir. nav., 2013, 35, ivi, 36).

Va sottolineato il particolare contesto normativo in cui doveva essere decisa la causa, diverso da quello oggi vigente: all’epoca dei fatti causa non era ancora applicabile il reg. (CE) 392/2009, sicché la responsabilità vettoriale ricadeva nella disciplina del codice della navigazione e, dunque, non si ponevano i problemi di individuazione del danno risarcibile che possono derivare dall’applicazione del regolamento, tenuto conto del rinvio di quest’ultima alla convenzione PAL 2002, il cui art. 3, § 5, lett. d, prevede che, in tema di responsabilità del vettore marittimo, la nozione di «“loss” shall not include punitive or exemplary damages». Quest’ultimo aspetto appare di particolare interesse, in considerazione dell’accostamento, nella motivazione della decisione da cui traiamo spunto, al danno danno del danno da stress post-traumatico, e comunque del dibattito a suo tempo aperto dalla formula convergente, sebbene più specifica, adottata dall’art. 29 della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo, la cui ultima parte precisa che «[…] punitive, exemplary or any other non-compensatory damages shall not be recoverable», che aveva indotto ad opinare che non sarebbero stati risarcibili in genere i danni non patrimoniali (con tesi smentita dalla giurisprudenza europea: C. giust. UE 6 maggio 2010, in causa C-63/09, in Riv. dir. nav., 2011, 267, con nota di N. Liberatoscioli, Nel caso di perdita dei bagagli, il massimale di responsabilità del vettore aereo comprende i danni sia materiali sia morali, ivi, 274; C. giust. UE 13 ottobre 2011, in causa C-83/10, in Riv. dir. nav., 2013, 339, con nota di S. Scalisi, La Corte di Giustizia Ue si pronuncia sulla cancellazione del volo, ivi, 347. Per un inquadramento della questione, v. in generale E. G. Rosafio, Il danno non patrimoniale nel trasporto aereo di persone, in XXXIV Giornate latino-americane di diritto aeronautico e spaziale, a cura di M.O Folchi, M. M. Comenale Pinto, U. La Torre, R. Tranquilli-Leali, Padova, 2010, 241).

Infine, è da aggiungere che, in astratto, avrebbe potuto essere invocata la limitazione del debito armatoriale di cui all’art. 275 c. nav., nel testo originario non emendato dal d. lgs. 28 giugno 2012, n. 111, ma l’armatore si era astenuto dal farlo (come era avvenuto, del resto, anche per la tragedia del Moby Prince: cfr. E. Vincenzini, Due esperienze professionali in tema di limitazione di responsabilità dell’armatore e del terminal operator, ne Il limite risarcitorio nell’ordinamento dei trasporti. Profili sistematici e problematiche attuali, atti del Convegno di Modena del 2 – 3 aprile 1993, Milano, 1994, 337, ivi, 338). Come è noto, oggi, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 111 del 2012, non è nemmeno chiaro se per le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate sia invocabile la limitazione, mentre non si è dato corso all’adesione alla convenzione LLMC 96, che pure era prevista dalla l. 23 dicembre 2009, n. 201 (sulla nebulosità dello specifico quadro normativo nazionale, v. E. G. Rosafio, La limitazione della responsabilità per i crediti marittimi dell’armatore: la necessità di un chiarimento normativo, in Riv. dir. nav., 2019, 27).

M.M.C.P.

Trib. Genova 15 dicembre 2021

Allegati

  • Trib. Genova 15 dicembre 2021 (2 MB)
Taggato in: Cantiere navale, Certificato di classe, Comandante di nave, Consumatori, Costa Concordia, Crociera, Danno biologico, Danno da stress post-traumatico, Danno esistenziale, Danno morale, Fincantieri, Forum non conveniens, Impianto elettrico, Lesione alla salute, Naufragio, Passeggero, Punitive damage, Registro di classe, Responsabilità civile da reato, Rina Services, Scialuppa, sentenza 15 DICEMBRE 2021 N. 2798, Solas, Tribunale di Genova

Search

  • SOCIAL
Rivista del Diritto della Navigazione

© 2009-. Rivista del Diritto della Navigazione - All rights reserved. Powered by Clutech.

TORNA SU
Vogliamo fornirti un'esperienza di qualità. Questo sito utilizza i cookie propri o di altri siti per fornirti un servizio di qualità. Se vuoi "ulteriori informazioni" visita la pagina di riferimento, puoi abilitare o negare il consenso a tutti o solo ad alcuni cookie. Accetta Opzioni Ulteriori informazioni Continua senza accettare ×
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Tuttavia, la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.

Necessary
Sempre abilitato
I cookie necessari o cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Functional
I cookie funzionali aiutano a svolgere determinate funzionalità come la condivisione del contenuto del sito Web su piattaforme di social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.
CookieDurataDescrizione
_icl_visitor_lang_js1 dayThis cookie is stored by WPML WordPress plugin. The purpose of the cookie is to store the redirected language.
wpml_browser_redirect_testsessionThis cookie is set by WPML WordPress plugin and is used to test if cookies are enabled on the browser.
Performance
I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici chiave delle prestazioni del sito Web che aiutano a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.
Analytics
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
CookieDurataDescrizione
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_gtag_UA_15808931_451 minuteSet by Google to distinguish users.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
Advertisement
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tracciano i visitatori attraverso i siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
Others
Altri cookie non classificati sono quelli che vengono analizzati e non sono ancora stati classificati in una categoria.
ACCETTA E SALVA
Powered by CookieYes Logo