In allegato si riproduce il testo del decreto del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tratto dal sito https://www.giustizia-amministrativa.it) con cui è stata sospesa L’efficacia del provvedimento del Ministro dell’Interno, di concerto con il ministro della difesa e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 1° agosto 2019, di divieto di ingresso transito e sosta della nave “Open Arms”, di bandiera spagnola, e facente capo ad un’organizzazione non governativa, nel mare territoriale nazionale. Il provvedimento sospeso è stato adottato sulla base del c.d. “decreto Sicurezza bis” (d.l. 14 giugno 2019, n. 53, recentemente convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2019, n. 77). Il provvedimento cautelare non esclude il fumus boni juris rispetto alla tesi, sostenuta dalla parte del ricorrente, che sarebbe da escludere la “non inoffensività” del passaggio di una nave che si trovi in situazione di difficoltà (“distress”), per le persone a bordo, in conseguenza di un precedente soccorso (al di fuori della zona SAR italiana). La soluzione della questione implica, peraltro, la valutazione della rilevanza delle circostanze in cui il soccorso sia stato operato, se cioè si sia trattato di un soccorso “accidentale”, operato (doverosamente) durante la normale navigazione, ovvero di un soccorso operato durante una navigazione a ciò finalizzata. Peraltro, secondo fonti di stampa, l’attività di soccorso della nave «Open Arms» sarebbe stata considerata come potenzialmente non conforme alla normativa di sicurezza spagnola, nell’ambito di una comunicazione del Director General de la Marina Mercante del 27 giugno 2019, con cui pure si raccomandava, in ogni caso, di operare secondo le direttive dell’autorità SAR competente, e si rappresentava la possibilità di sanzioni e di fermo in porto della nave, in caso di violazioni (“El diario”, 2 luglio 2019, https://www.eldiario.es/desalambre/DOCUMENTO-Gobierno-Open-Arms-Mediterraneo_0_916209114.html)