La III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia 16 gennaio – 20 febbraio 2020, n. 6626, sulla base del quadro normativo oggi vigente e, in particolare, dell’art. 239 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), ha posto fine alla querelle sulla riconducibilità alla nozione di “nave da guerra” delle unità navali della Guardia di Finanza, aperta da una vicenda che ha visto coinvolta la nave Sea Watch 3, di una ONG impegnata in attività di soccorso ai migranti, confermando la soluzione adottata dall’ordinanza del GIP del Tribunale di Agrigento del 3 luglio 2019, di cui si è data a suo tempo notizia in questa Rubrica.
La Cassazione ha altresì ritenuto ragionevole la condotta del comandante della Sea Watch 3, in relazione all’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., tenuto conto del dovere di operare il soccorso in mare e di condurre i naufraghi in un “place of safety” (escludendo, in particolare, che tale possa essere “una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse”).